MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON INVIO MENSILE

 

Procedura facoltativa e non obbligatoria

 

L’art. 16 del D.Lgs. n. 1 del 8.1.2024 (c.d. decreto Adempimenti) ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.

 

L’utilizzo della nuova procedura consiste nella comunicazione mensile, con il modello F24, di specifici dati aggiuntivi, in alternativa alla presentazione del modello 770 di cui all’art. 4 co. 1 del D.P.R. 322/98. La nuova procedura semplificata si applica a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

 

Sostituti d’imposta interessati

La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che:

a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono, per i percipienti, redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;

b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;

c) che effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

d) al 31.12 dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2025, la procedura semplificata può quindi essere utilizzata dai sostituti d’im­­posta che al 31.12.2024 avevano non più di 5 dipendenti.

L’adesione alla procedura semplificata è facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.

 

Codici tributo interessati

La nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1 al provvedimento 25978/2025 e di seguito riportati:

 

Tipologia

Codice tributo

Codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate

1001; 1002; 1012; 1019; 1020; 1040; 1053; 1057; 1301; 1302; 1305; 1307; 1312; 1604; 1606; 1630; 1701; 1712; 1713; 1845; 1846; 1904; 1905; 1907; 1908; 1914; 1920; 1921; 4201; 4330; 4331; 4730; 4731; 4932; 4933; 1066; 4934; 4935; 1067; 1605; 1917; 1918; 1306; 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 1704; 1069; 1608; 1924; 1925; 1309; 3790; 3802; 3803; 3795; 3845; 3846; 3847; 3848.

Codici tributo relativi ai crediti da utilizzare in compensazione tramite il modello F24

1304; 1627; 1628; 1631; 1633; 1669; 1671; 1701; 1962; 3796; 3797; 4331; 4932; 1702; 1704.

 

Dati aggiuntivi da comunicare

I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate:

 

Note modello F24/770

Descrizione

A

Il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2 co. 1 del DPR 445/97

B

Il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026

D

Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026

E

Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026

P

Il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente (2024)

S

Nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente

 

Inoltre, ai fini del versamento tramite il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i sostituti d’imposta devono indicare anche:

La trasmissione del modello F24 con i dati aggiuntivi è effettuata a decorrere dal 6.2.2025.

 

Termini di comunicazione

La trasmissione del modello F24 con i dati aggiuntivi deve essere effettuata in occasione dei versamenti mensili delle ritenute e trattenute effettuate, vale a dire, di regola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

In via transitoria, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

 

Effetti della comunicazione

La comunicazione dei dati aggiuntivi insieme al modello F24 è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 600/73.

In pratica, la trasmissione mensile dei dati aggiuntivi in occasione dell’invio del modello F24, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, permette al sostituto d’imposta di non esporre nuovamente i medesimi dati nel modello 770. Considerato che la presentazione del modello F24 con i dati aggiuntivi è prevista a partire dal periodo d’imposta 2025, la semplificazione riguarderà quindi il modello 770/2026.

I sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l’intero anno di riferimento. La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

 

 

28/03/2025

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.